Sfalci e potature sono rifiuti urbani o speciali?
Per un’impresa che si occupa di giardinaggio, manutenzione del verde, potatura di alberi, cura di parchi e giardini, capire come gestire erba tagliata, foglie, ramaglie e potature non è soltanto una questione ambientale. La gestione di questi materiali può incidere direttamente sui costi del lavoro, sull’organizzazione dei mezzi e, soprattutto, sul preventivo da presentare al cliente. Ecco come gestire in modo corretto gli sfalci e le potature secondo le ultime normative.
Negli ultimi anni la normativa è stata modificata più volte, generando non poca confusione tra gli operatori.
Il quadro è diventato più chiaro con il Decreto-legge 17 ottobre 2024 n. 153, convertito nella Legge 13 dicembre 2024 n. 191, e con le successive istruzioni operative fornite dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica attraverso la Circolare MASE prot. n. 39940 del 3 marzo 2025.
La novità principale riguarda proprio le imprese che effettuano professionalmente la manutenzione del verde privato.
Nell’Allegato L-quinquies alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 è stata infatti inserita la nuova voce:
20-bis – Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.
Questo significa che i rifiuti prodotti da queste attività, quando corrispondono alle tipologie previste dall’Allegato L-quater, rientrano nella disciplina dei rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici e quindi nei rifiuti urbani.
Per sfalci e potature il riferimento normalmente utilizzato è il codice EER 20 02 01 – rifiuti biodegradabili.
In sintesi
Per il professionista del verde possiamo distinguere tre situazioni principali:
| Origine | Inquadramento generale |
|---|---|
| Manutenzione del verde pubblico | Rifiuto urbano |
| Manutenzione professionale del verde privato | Rifiuto simile ai domestici e quindi urbano, alle condizioni previste dalla normativa |
| Attività agricola o forestale nell’ambito delle specifiche condizioni dell’art. 185 | Può essere esclusa dalla disciplina dei rifiuti |
La classificazione è importante perché determina le modalità con cui il materiale può essere raccolto, trasportato e conferito.
Sfalci e potature non sono automaticamente esclusi dalla normativa sui rifiuti
Uno degli errori più frequenti consiste nel pensare:
“Sono solo erba e rami, quindi non sono rifiuti.”
Non è così.
L’articolo 185 del D.Lgs. 152/2006 prevede effettivamente un’esclusione per paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, compresi a determinate condizioni sfalci e potature, ma l’esclusione riguarda materiali ottenuti nell’ambito delle buone pratiche colturali e utilizzati in agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi che non danneggino l’ambiente e la salute.
Di conseguenza, il semplice fatto che un materiale sia vegetale non è sufficiente.
La potatura della siepe di una villetta, il taglio dell’erba di un condominio o la manutenzione del giardino di un’impresa non possono essere automaticamente considerati attività agricole.
Per un’impresa di giardinaggio è quindi fondamentale distinguere tra materiale realmente escluso dalla disciplina dei rifiuti e materiale che, terminato l’intervento, deve essere gestito come rifiuto.

Cosa cambia per gli sfalci provenienti dai giardini privati
Prima delle modifiche introdotte nel 2024 esisteva una situazione particolarmente problematica.
I residui prodotti direttamente dal proprietario di un’abitazione durante la manutenzione del proprio giardino erano rifiuti urbani, mentre quelli prodotti nello stesso giardino da un’impresa professionale potevano essere assoggettati a una disciplina differente.
Con l’introduzione dell’attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato nell’Allegato L-quinquies, il legislatore ha ricondotto anche questi flussi professionali nell’ambito dei rifiuti urbani.
È uno dei punti centrali richiamati dalla Circolare MASE n. 39940/2025.
Questo cambiamento ha però generato un’altra domanda molto concreta:
il giardiniere può quindi portare liberamente sfalci e potature all’ecocentro comunale?
La risposta è: non necessariamente.
Un rifiuto urbano non può sempre essere conferito liberamente all’ecocentro
Questo è probabilmente l’aspetto più importante per un’impresa di giardinaggio.
La Circolare MASE del 3 marzo 2025 chiarisce che la classificazione come rifiuto urbano dei residui derivanti dalla manutenzione professionale del verde privato non comporta automaticamente un diritto illimitato di accesso ai Centri di Raccolta comunali.
Comuni ed Enti di Governo d’Ambito possono disciplinare attraverso propri regolamenti:
- quali utenze non domestiche possono utilizzare il centro;
- quali tipologie di rifiuti possono essere conferite;
- le quantità massime ammesse;
- i giorni e gli orari riservati;
- le modalità di accesso;
- eventuali sistemi di identificazione dell’impresa;
- eventuali tariffe;
- eventuali limitazioni legate alla capacità del centro.
Se il centro non dispone degli spazi o delle attrezzature necessarie, il regolamento può arrivare anche a non consentire il conferimento di determinati quantitativi provenienti dalle attività professionali.
Per questo motivo non esiste una risposta valida allo stesso modo per tutti i Comuni italiani.
Prima di fare il preventivo occorre quindi controllare il regolamento locale
Un’impresa dovrebbe verificare almeno:
1. Il Centro di Raccolta accetta imprese di giardinaggio?
2. Accetta il codice EER 20 02 01 proveniente da utenze non domestiche?
3. Esistono limiti giornalieri o annuali?
4. Il conferimento è gratuito o a pagamento?
5. È richiesta l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali?
6. Occorre prenotare il conferimento?
Sono informazioni che incidono direttamente sul prezzo dell’intervento.

Chi deve pagare lo smaltimento di sfalci e potature?
Dal punto di vista commerciale è utile distinguere la responsabilità normativa dalla costruzione del prezzo.
Il D.Lgs. 152/2006 stabilisce in generale che i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale e dai successivi detentori.
Per l’impresa di manutenzione del verde questo significa che il costo necessario per gestire correttamente il materiale prodotto dall’intervento non dovrebbe essere ignorato.
Deve entrare nel calcolo economico del lavoro.
Il costo può comprendere:
raccolta + movimentazione + carico + trasporto + conferimento + tempo dell’operatore + eventuale tariffa dell’impianto.
Pensare al solo costo della discarica o dell’impianto significa sottostimare il servizio.
Come inserire lo smaltimento di sfalci e potature nel preventivo
Per evitare contestazioni con il cliente è consigliabile non nascondere il costo all’interno della voce generica “manutenzione giardino”.
È preferibile utilizzare una voce separata.
Ad esempio:
Potatura alberi e siepi
€ 650,00
Raccolta, carico, trasporto e conferimento residui vegetali derivanti dalla lavorazione
€ 180,00
Totale intervento
€ 830,00
Oppure, quando la quantità non può essere determinata con precisione prima dell’intervento:
Raccolta, trasporto e conferimento del materiale vegetale: € XX/m³
con eventuale indicazione:
“Quantità definitiva calcolata sulla base del materiale effettivamente prodotto durante l’intervento.”
Questa seconda soluzione può essere particolarmente utile per grandi potature, abbattimenti o manutenzioni straordinarie.
Attenzione al volume: 500 kg di rifiuti vegetali possono avere costi molto diversi
Nel settore del verde il peso non è sempre sufficiente per calcolare il costo.
Ramaglie, fronde e potature possono occupare molto spazio pur avendo un peso relativamente contenuto.
Un mezzo può quindi raggiungere il proprio limite operativo in termini di volume prima che di peso.
Per questo motivo, nella costruzione del preventivo, può essere utile considerare:
- metri cubi stimati;
- numero di viaggi;
- distanza dal luogo di conferimento;
- tempo necessario per il carico;
- eventuale triturazione;
- eventuale utilizzo di biotrituratore;
- costo dell’impianto;
- personale necessario.
Esempio
Un intervento genera circa 6 m³ di ramaglie.
Il mezzo dell’impresa può trasportarne realisticamente 3 m³ per viaggio.
Sono quindi necessari due viaggi.
Se ogni viaggio richiede:
- 20 minuti di carico;
- 30 minuti per raggiungere l’impianto;
- 20 minuti di attesa e conferimento;
- 30 minuti per tornare;
la gestione del rifiuto comporta già circa 3 ore e 20 minuti di lavoro complessivo, senza considerare carburante e costo dell’impianto.
Non inserire questo costo nel preventivo significa ridurre direttamente il margine dell’intervento.

Trasporto degli sfalci: serve l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali?
Quando un’impresa produce dei rifiuti durante lo svolgimento della propria attività e decide di trasportarli con i propri mezzi, uno dei riferimenti principali è la categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
L’Albo precisa che i produttori iniziali che effettuano il trasporto dei propri rifiuti devono essere iscritti secondo quanto previsto dall’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.
Per i rifiuti urbani compresi nell’Allegato L-quater prodotti da attività indicate nell’Allegato L-quinquies, l’Albo contempla inoltre la possibilità di trasporto in categoria 2-bis alle condizioni previste dalla normativa.
Nel settore del verde l’impresa deve quindi verificare che:
- l’iscrizione sia valida;
- il codice EER interessato sia compreso nell’autorizzazione;
- i veicoli utilizzati siano correttamente iscritti;
- il trasporto corrisponda effettivamente ai rifiuti prodotti dalla propria attività.
L’Albo ha inoltre chiarito espressamente che l’impresa che effettua manutenzione del verde pubblico — o privato ad uso pubblico — e trasporta i rifiuti generati dal proprio intervento può essere considerata produttore iniziale e iscriversi in categoria 2-bis.
Serve il FIR per trasportare sfalci e potature?
Dipende dalla destinazione e dalla situazione dell’impresa.
L’articolo 193, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce un’importante eccezione: il FIR non è richiesto per il trasporto di rifiuti urbani verso un Centro di Raccolta effettuato dal produttore iniziale degli stessi.
Quindi, quando ricorrono esattamente queste condizioni:
produttore iniziale → rifiuto urbano → Centro di Raccolta
il trasporto rientra nell’esenzione prevista dalla norma.
La situazione cambia se il materiale viene trasportato direttamente verso un impianto privato autorizzato al recupero o trattamento.
In questo caso occorre verificare l’applicazione degli ordinari obblighi di tracciabilità e del FIR.
RENTRI e FIR digitale: cosa cambia dal 16 settembre 2026
Il 2026 rappresenta un altro passaggio importante per la gestione dei rifiuti perché entra pienamente a regime il sistema RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.
Dopo il periodo transitorio previsto dalla Legge n. 26 del 27 febbraio 2026, fino al 15 settembre 2026 i soggetti interessati possono utilizzare, nei casi previsti, FIR cartaceo oppure digitale.
Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per gli operatori iscritti al RENTRI nei casi in cui il FIR è richiesto.
Nel luglio 2026 il Ministero ha inoltre aggiornato ufficialmente le istruzioni per la compilazione del registro cronologico e del FIR attraverso il Decreto Direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026.
Ma attenzione: categoria 2-bis non significa automaticamente obbligo RENTRI
Un’impresa iscritta alla categoria 2-bis che trasporta esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi non diventa automaticamente soggetta al RENTRI per il solo fatto di possedere l’iscrizione 2-bis.
L’eventuale obbligo deve essere verificato sulla base della posizione complessiva dell’impresa e delle tipologie di rifiuti prodotte.
Le indicazioni diffuse nel 2026 confermano, ad esempio, che gli iscritti in categoria 2-bis che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e non sono altrimenti obbligati al RENTRI possono continuare a utilizzare il FIR cartaceo quando il formulario è necessario.
È quindi sbagliato affermare semplicemente:
“Dal 16 settembre 2026 tutti i giardinieri devono usare il FIR digitale.”
Bisogna verificare il singolo caso.
Posso accumulare gli sfalci nel deposito della mia impresa?
Anche questo aspetto richiede attenzione.
Il MASE si è espresso sul concetto di deposito temporaneo prima della raccolta chiarendo che il luogo di produzione non può essere interpretato in maniera indiscriminata.
In un interpello relativo alla manutenzione del verde pubblico, il Ministero ha precisato che il luogo di produzione va individuato nella specifica area in cui il rifiuto viene generato oppure in un’area funzionalmente collegata, nella disponibilità del produttore e dotata dei necessari presidi di sicurezza, nel rispetto delle condizioni dell’articolo 185-bis.
Per una ditta di giardinaggio questo significa che non è prudente considerare automaticamente il proprio magazzino o piazzale come un luogo nel quale scaricare e accumulare liberamente tutti gli sfalci raccolti nei diversi cantieri.
La configurazione del deposito deve essere valutata concretamente rispetto all’organizzazione dell’attività e alla normativa applicabile.
Meglio conferire o recuperare il materiale direttamente in cantiere?
Dal punto di vista economico, la prima domanda dovrebbe essere:
posso evitare di produrre o trasportare parte del rifiuto?
Anche i Criteri Ambientali Minimi per la gestione del verde pubblico incentivano, quando tecnicamente possibile, il compostaggio in loco, la cippatura e l’utilizzo del materiale come pacciamatura.
Ad esempio, in alcuni interventi può essere conveniente:
sfalcio mulching
L’erba viene finemente triturata e lasciata sul terreno.
cippatura delle ramaglie
Il materiale viene ridotto e, quando tecnicamente e normativamente possibile, riutilizzato come pacciamatura.
compostaggio in loco
Può essere previsto quando le caratteristiche dell’area e le condizioni applicabili lo consentono.
Queste soluzioni possono ridurre:
- quantità da movimentare;
- numero di viaggi;
- carburante;
- tempo di trasporto;
- costi di conferimento.
E quindi migliorare la redditività del lavoro.
Una checklist prima di iniziare il lavoro
Prima di formulare il prezzo definitivo per una manutenzione che produce quantità significative di residui vegetali, l’impresa dovrebbe verificare:
- Quanto materiale sarà prodotto?
- Può essere riutilizzato legittimamente sul posto?
- Qual è il codice EER applicabile?
- Dove verrà conferito?
- Il Centro di Raccolta accetta utenze professionali?
- Esistono limiti quantitativi?
- È previsto un costo di conferimento?
- Quanti viaggi saranno necessari?
- Il veicolo è compreso nell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali?
- Serve il FIR?
- L’impresa è soggetta al RENTRI?
- Il costo della gestione del materiale è stato inserito nel preventivo?
Quest’ultimo punto è probabilmente quello economicamente più importante.
Un preventivo professionale deve comprendere anche quello che succede dopo il taglio
Per il cliente il lavoro potrebbe sembrare semplice:
tagliare una siepe, potare alcuni alberi e portare via i rami.
Per l’impresa il processo reale è molto più articolato:
potatura → raccolta → movimentazione → carico → trasporto → conferimento → eventuale documentazione.
Ognuna di queste fasi utilizza personale, mezzi e tempo.
Per questo motivo il costo della gestione degli sfalci non dovrebbe essere considerato un elemento accessorio, ma una componente vera e propria del costo di produzione dell’intervento.
Un preventivo ben costruito permette al cliente di capire cosa sta pagando e consente all’impresa di conoscere il reale margine del lavoro.
Con Preventivi015 puoi organizzare il preventivo separando le diverse lavorazioni e inserendo, quando necessario, una voce specifica per raccolta, trasporto e conferimento degli sfalci e delle potature, evitando che un costo apparentemente secondario riduca il margine finale della commessa.
FAQ – Gestione sfalci e potature 2026/2027
Gli sfalci e le potature prodotti da un giardiniere sono rifiuti urbani?
A seguito delle modifiche introdotte dal DL 153/2024, convertito nella Legge 191/2024, le attività professionali di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato sono state inserite nell’Allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006. I relativi rifiuti compresi nell’Allegato L-quater possono quindi rientrare tra i rifiuti urbani.
Qual è il codice EER degli sfalci e delle potature?
Per i residui biodegradabili provenienti da giardini e parchi il codice normalmente utilizzato è EER 20 02 01 – rifiuti biodegradabili. La corretta classificazione deve comunque essere effettuata dal produttore in funzione del rifiuto effettivamente prodotto.
Un’impresa di giardinaggio può portare gli sfalci all’ecocentro?
Potenzialmente sì, ma non esiste un diritto automatico al conferimento senza limiti. Comune o Ente d’Ambito può stabilire quantità massime, giorni, condizioni di accesso, tariffe o anche escludere determinati conferimenti professionali se il Centro di Raccolta non è adeguato.
Per trasportare sfalci e potature serve l’Albo Gestori Ambientali?
Quando un’impresa trasporta i rifiuti prodotti dalla propria attività con mezzi propri, occorre verificare l’iscrizione in categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, compresi veicolo e codici EER autorizzati.
Serve il FIR per portare gli sfalci all’ecocentro?
L’articolo 193, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 esclude dall’obbligo del FIR il trasporto di rifiuti urbani verso un Centro di Raccolta quando effettuato dal produttore iniziale. Per altre destinazioni occorre verificare gli obblighi applicabili.
Dal 2027 tutti i giardinieri dovranno usare il FIR digitale?
No. Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale diventa obbligatorio per i soggetti iscritti al RENTRI quando il trasporto richiede il formulario. Un’impresa iscritta soltanto in categoria 2-bis per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi non è automaticamente obbligata al RENTRI. La posizione deve essere verificata in base all’attività e ai rifiuti complessivamente prodotti.